Sez. 1, Sentenza n. 22754 del 12/12/2012 (Rv. 624756 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE | Notifica del decreto di convocazione al procuratore generale risultante dall'iscrizione presso il registro delle imprese - Validità - Fondamento - Revoca della procura e mera comunicazione alla camera di commercio - Insufficienza - Ragioni.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE
In tema di esercizio del diritto di difesa dell'imprenditore nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, il rispetto dell'obbligo del tribunale di disporne la previa comparizione in camera di consiglio, ex art. 15 legge fall., è assicurato dalla notificazione del decreto di convocazione nei confronti del procuratore generale risultante dall'iscrizione presso il registro delle imprese, essendo opponibili ai terzi eventuali variazioni nella rappresentanza della persona giuridica solo ove oggetto d'iscrizione effettiva nel registro predetto; non rilevano, quindi, la revoca della procura e la comunicazione di essa alla camera di commercio, non iscritta nel registro delle imprese, trattandosi di elementi non idonei di per sé a vincere la presunzione di opponibilità ai terzi del mantenimento della carica, ai sensi dell'art. 2193 cod. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2193, Legge Falliment. art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)