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Sez. U, Sentenza n. 17589 del 04/09/2015 (Rv. 636217 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE | Disposizioni in materia pensionistica ex art. 24 del d.l. n. 201 del 2011 - Disciplina applicabile agli iscritti INPGI - Individuazione.
Stato
decisa il 2015-09-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636217-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE

Con riferimento alle disposizioni in materia pensionistica di cui all'art. 24 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214, la disciplina applicabile agli iscritti all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) è quella assicurata dalle misure adottate dall'Istituto stesso ai sensi dell'art. 24, comma 24, dello stesso d.l. n. 201, così come previsto per gli iscritti agli altri enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza privatizzati ai sensi del d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509, come tali indicati nella tabella a quest'ultimo allegata.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 24 CORTE COST., Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 509 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)