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Sez. L, Sentenza n. 8067 del 21/04/2016 (Rv. 639572 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - CUMULO CON LA RETRIBUZIONE | Iscritti all'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI) - Rapporti con la disciplina dell'AGO - Applicazione dell'art. 15 del regolamento INPGI - Diversità di regime previdenziale - Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale.
Stato
decisa il 2016-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639572-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - CUMULO CON LA RETRIBUZIONE

In tema di cumulo tra pensione e redditi da lavoro, gli iscritti all'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani non sono assoggettati alla stessa disciplina prevista per gli iscritti all'AGO, dovendosi, viceversa, applicare ad essi l'art. 15 del regolamento dell'INPGI, approvato con d.m. del 24 luglio 1995, in quanto, a seguito della privatizzazione degli enti previdenziali ed in forza dell'art. 76, comma 4, della l. n. 388 del 2000, l'INPGI è tenuto a coordinare, assicurando l'equilibrio di bilancio, le forme previdenziali da esso gestite con quelle del sistema di previdenza obbligatoria, con la conseguenza che la non comparabilità dei due regimi rende manifestamente infondata la relativa questione di legittimità costituzionale.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 24 com. 4 CORTE COST., Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 24 com. 24 CORTE COST., Legge 23/12/2000 num. 388 art. 76 com. 4, Legge 22/12/2011 num. 214 art. 1 CORTE COST., DM Lavoro e previdenza sociale 24/07/1995 art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)