Sez. L, Sentenza n. 1098 del 26/01/2012 (Rv. 621105 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - CUMULO CON LA RETRIBUZIONE | Iscritti all'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI) - Trattamento - Disciplina applicabile - Disciplina prevista per gli iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria - Ragioni - Conseguenze - Disapplicazione dell'art. 15 del Regolamento INPGI.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - CUMULO CON LA RETRIBUZIONE
In tema di cumulo tra pensione e redditi da lavoro, agli iscritti all'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI) si applica la stessa disciplina prevista per gli iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria facente capo all'INPS, in quanto l'INPGI gestisce, per espresso disposto dell'art. 76 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, una forma di assicurazione sostitutiva di quella garantita dall'INPS, mentre gli artt. 72, comma 1, della legge appena citata, e 44, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, poi seguiti dall'art. 19 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, come convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, parificano il trattamento pensionistico a carico dell'AGO e quelli a carico delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima. Ne consegue che deve essere disapplicato l'art. 15 del Regolamento dell'INPGI che disciplina la materia del cumulo tra reddito da lavoro e trattamento pensionistico in maniera diversa da quanto previsto nel regime relativo all'AGO.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 72 CORTE COST., Legge 23/12/2000 num. 388 art. 76, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 44, Legge 06/08/2008 num. 133 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 509 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)