Sez. 2, Sentenza n. 4242 del 22/02/2010 (Rv. 611901 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Contestazione immediata delle infrazioni - Fermo del veicolo a tali fini - Deroga in riferimento a determinate strade individuate da provvedimento prefettizio ex art. 4 del d.l. n. 121 del 2002 - Valutazioni alla base di detto provvedimento - Caratteri - Merito dell'attività amministrativa - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Sindacato da parte dell'autorità giudiziaria (ordinaria o amministrativa) - Esclusione.
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE
In materia di circolazione stradale, l'art. 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121 (convertito, con modificazioni, nella legge 1 agosto 2002, n. 168) nel demandare al prefetto l'individuazione delle strade (o di singoli tratti di esse), diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, nelle quali non è possibile il fermo di un veicolo, ai fini della contestazione immediata delle infrazioni, senza che venga recato pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico od all'incolumità degli agenti operanti o dei soggetti controllati, subordina tale provvedimento a una pluralità di valutazioni non solo strettamente tecniche, ma anche ampiamente discrezionali, che, in quanto attinenti al merito dell'attività amministrativa, non sono suscettibili di sindacato da parte dell'autorità giudiziaria, ordinaria od amministrativa, il cui potere di valutazione, ai fini della disapplicazione per l'una o l'annullamento per l'altra, è limitato all'accertamento dei soli vizi di legittimità dell'atto.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 20/06/2002 num. 121 art. 4 CORTE COST., Legge 01/08/2002 num. 168 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)