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Sez. 2, Sentenza n. 23978 del 19/11/2007 (Rv. 600686 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Potere del prefetto di individuare strade extraurbane secondarie, strade urbane di scorrimento o singoli tratti di esse nelle quali le violazioni ai limiti di velocità possono essere rilevate a mezzo di apparecchiatura elettroniche - Art. 4 d.l. n. 121 del 2002 come convertito in legge n. 168 del 2002 - Eccezione di incostituzionalità per contrasto agli artt. 3, 24 e 111 Cost. - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2007-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600686-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE

L'art. 4 del d.l. n. 121 del 2002, convertito con legge n. 168 del 2002, nella parte in cui attribuisce al prefetto, sentiti gli uffici di polizia stradale competenti per territorio e su conforme richiesta dell'ente proprietario della strada, il potere di individuazione delle strade extraurbane secondarie, delle strade urbane di scorrimento o di singoli tratti di esse nelle quali le violazioni ai limiti di velocità possono essere rilevate a mezzo di apparecchiature elettroniche, non contrasta con gli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione. Non può, in primo luogo, ritenersi esercitato un potere normativo da parte di organi amministrativi, in materia riservata al legislatore, in quanto il legislatore medesimo ha predeterminato i criteri ai quali gli organi chiamati a concorrere nel procedimento complesso di individuazione delle strade e dei tratti di strada devono attenersi, rimettendo al prefetto la sola concreta applicazione, alle singole situazioni. Nè la scelta legislativa presta il fianco a dubbi di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., avuto riguardo all'obiettiva diversità delle condizioni di fatto nelle quali è commessa l'infrazione - quelle appunto in ragione delle quali il legislatore ha ritenuto doversi evitare le situazioni di pericolo e/o di intralcio determinate dal fermo dei veicoli al fine della contestazione, rispetto a quelle nelle quali situazioni siffatte non sono riscontrabili - e tenuto conto che il diritto di difesa del preteso trasgressore è pienamente tutelato dall'obbligatorietà della contestazione dell'infrazione, ancorchè non immediata, e dalla possibilità per lo stesso di esperire i rimedi previsti dalla legge in sede amministrativa e giurisdizionale.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 20/06/2002 num. 121 art. 4 CORTE COST., Legge 01/08/2002 num. 168 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)