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Sez. 2, Sentenza n. 22894 del 30/10/2007 (Rv. 600178 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Sindacato ai fini dell'eventuale disapplicazione sul provvedimento integrativo della norma violata - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600178-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE

Il giudice ordinario, nel giudizio di opposizione avverso ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione pecuniaria amministrativa, può sindacare, al fine della sua eventuale disapplicazione, il provvedimento cosiddetto presupposto, quello cioè integrativo della norma la cui violazione è stata posta a fondamento di detta sanzione, ma tale sindacato, anche sotto il profilo dell'eccesso di potere, deve restare circoscritto alla legittimità e, pertanto, può implicare un controllo sulla rispondenza delle finalità perseguite dall'amministrazione con quelle indicate dalla legge, non, invece, un controllo attinente al merito circa l'idoneità delle scelte dell'amministrazione stessa a realizzare gli scopi contemplati dalla legge. (In applicazione dell'anzidetto principio la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva disapplicato il decreto del Prefetto che aveva inserito, in applicazione del d.l. n. 121 del 2002, convertito nella legge n. 168 del 2002, un tratto di strada fra quelle per le quali non era possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all'incolumità degli agenti accertatori e dei soggetti controllati).

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 5 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 01/08/2002 num. 168 CORTE COST., Cod. Strada art. 142 com. 8, Decreto Legge 20/06/2002 num. 121 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)