Sez. 1, Sentenza n. 188 del 10/01/1966 (Rv. 320367 - 01)
FALLIMENTO - DICHIARAZIONE DEL FALLIMENTO - EFFETTI - DIRITTO DEL CREDITORE PARZIALMENTE SODDISFATTO DA UN CONDEBITORE DI FARSI ASSEGNARE LA QUOTA DI RIPARTO SPETTANTE A QUEST'ULTIMO SUL FALLIMENTO DELL'ALTRO COOBBLIGATO - PRESUPPOSTI.*
FALLIMENTO - DICHIARAZIONE DEL FALLIMENTO - EFFETTI - DIRITTO DEL CREDITORE PARZIALMENTE SODDISFATTO DA UN CONDEBITORE DI FARSI ASSEGNARE LA QUOTA DI RIPARTO SPETTANTE A QUEST'ULTIMO SUL FALLIMENTO DELL'ALTRO COOBBLIGATO - PRESUPPOSTI.*
L'art.62 legge fall. Attribuisce al creditore parzialmente soddisfatto da un condebitore solidale il diritto di farsi assegnare direttamente la quota di riparto spettante a quest'ultimo, in via di regresso, dal fallimento dell'altro coobbligato, a condizione che il pagamento parziale sia stato eseguito, prima della dichiarazione di fallimento.Ove, invece, tale pagamento sia successivo al fallimento, il diritto del creditore parzialmente soddisfatto di farsi assegnare la quota di riparto spettante al condebitore deriva dall'art. 2900 cod. civ. ed e, quindi, condizionato alla ricorrenza del presupposto necessario perche l'Azione surrogatoria, regolata da tale norma, esplichi una funzione esecutiva e, cioe, all'esistenza del pericolo che la quota di riparto, se corrisposta al condebitore, possa da questi essere sottratta alla esecuzione. *
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 62, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 62, Cod. Civ. art. 2900
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)