diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 5850 del 30/10/1980 (Rv. 409665 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA PERSONALE - IN GENERE - DANNI DA FATTO ILLECITO EXTRACONTRATTUALE - LIQUIDAZIONE - CRITERI - CAPITALIZZAZIONE DELLA RENDITA - RIFERIMENTO ALL'ETA DEL DANNEGGIATO ALL'EPOCA DELL'EVENTO DANNOSO - DURATA PRESUMIBILE DELLA VITA DEL DANNEGGIATO - SUPERAMENTO PER LA SOPRAVVIVENZA DEL DANNEGGIATO OLTRE QUEL LIMITE NELLE MORE DEL GIUDIZIO - LIQUIDAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1980-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/409665-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA PERSONALE - IN GENERE - DANNI DA FATTO ILLECITO EXTRACONTRATTUALE - LIQUIDAZIONE - CRITERI - CAPITALIZZAZIONE DELLA RENDITA - RIFERIMENTO ALL'ETA DEL DANNEGGIATO ALL'EPOCA DELL'EVENTO DANNOSO - DURATA PRESUMIBILE DELLA VITA DEL DANNEGGIATO - SUPERAMENTO PER LA SOPRAVVIVENZA DEL DANNEGGIATO OLTRE QUEL LIMITE NELLE MORE DEL GIUDIZIO - LIQUIDAZIONE - CRITERI.*

In materia di liquidazione dei danni da fatto illecito extracontrattuale, il criterio di capitalizzazione della rendita, operante in base alla presumibile durata della vita del danneggiato (quale risulta dai parametri di cui al RD n 1403 del 1922), deve subire un correttivo allorche nelle more del giudizio quel limite - calcolato con riferimento all'eta del danneggiato all'epoca dello evento dannoso - venga in concreto superato per la sopravvivenza del soggetto cui la rendita e dovuta. In tal caso, dovranno operarsi due liquidazioni: la prima, sulla base dell'elemento concreto costituito dal periodo di vita del danneggiato protrattosi fino all'epoca della decisione, trattandosi di danno attuale, e non futuro, esattamente accertabile; la seconda, invece, in via congetturale, sulla base della presumibile vita futura del danneggiato dalla data della decisione in poi. (V 437/67, mass n 320367; (V 1059/59).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2057

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)