Sez. 1, Sentenza n. 2923 del 08/11/1973 (Rv. 366563 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - IN GENERE - COSTRUZIONE ESEGUITA IN VIOLAZIONE DELLE NORME VIGENTI - CONFORMITA ALLA NORMATIVA SOPRAVVENUTA - SANATORIA DELL'ORIGINARIA ILLEGITTIMITA - LIMITI - CONFORMITA PARZIALE - RESPONSABILITA DEL COSTRUTTORE - CONFIGURABILITA.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - IN GENERE - COSTRUZIONE ESEGUITA IN VIOLAZIONE DELLE NORME VIGENTI - CONFORMITA ALLA NORMATIVA SOPRAVVENUTA - SANATORIA DELL'ORIGINARIA ILLEGITTIMITA - LIMITI - CONFORMITA PARZIALE - RESPONSABILITA DEL COSTRUTTORE - CONFIGURABILITA.*
Il principio secondo cui, sopravvenuta la modifica delle norme edilizie, la costruzione eseguita in violazione delle norme vigenti all'epoca in cui fu realizzata deve ritenersi legittima, se risponde alle prescrizioni delle nuove norme, deve essere inteso nel senso che la sanatoria puo essere operativa solo quando la costruzione risulti in ogni sua parte conforme alla nuova disciplina applicabile, mentre, nell'ipotesi contraria di una costruzione che disapplica, sia pure solo in qualche parte, la nuova normativa e non risponde, percio, esattamente ne alle prescrizioni vigenti all'epoca in cui fu eseguita, ne a quelle successivamente stabilite, l'effetto sanante e impedito e rimane la illegittimita originaria della costruzione, anche agli effetti della responsabilita del proprietario ex art 872 cod civ. (V 2197/68, mass n 334393).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 869, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)