Sez. 3, Sentenza n. 2833 del 09/10/2014 Ud. (dep. 22/01/2015) Rv. 263415 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Reato continuato - Condanna alla sola pena detentiva - Impugnazione dell'imputato - Proscioglimento dal reato più grave - Nuovo calcolo della pena - Pena complessivamente ridotta - Irrogazione di pena pecuniaria oltre alla pena detentiva - Ammissibilità - Condizioni.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"
Non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, venuto meno il vincolo della continuazione tra più reati per l'assoluzione dell'imputato dal reato base originariamente ritenuto più grave e punito con la sola pena detentiva, irroghi per la residua imputazione, punita con pene congiunte, anche la pena pecuniaria secondo la regola di conversione di cui all'art. 135 cod. pen., purché il trattamento sanzionatorio risulti corrispondentemente diminuito.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 135 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)