Sez. 3 - , Sentenza n. 1762 del 03/11/2020 Ud. (dep. 18/01/2021) Rv. 281002 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Irrogazione di pena pecuniaria in aggiunta a pena detentiva di specie diversa - Obbligo del giudice di operare il ragguaglio ex art. 135 cod. pen. - Sussistenza - Conseguenze.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"
Viola il divieto di "reformatio in peius" la sentenza d'appello che irroghi congiuntamente pena detentiva e pena pecuniaria (nella specie, arresto e ammenda), qualora, operato il ragguaglio di quest'ultima ai sensi dell'art. 135 cod. pen., l'entità finale della pena risulti superiore a quella irrogata con la prima sentenza, anche se di specie diversa (nella specie, reclusione), in quanto, avendo l'espressione "pena più grave per specie o quantità", di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. finalità di coordinazione logica tra i due termini in essa contenuti, deve operarsi un confronto per quantità anche tra pene di specie diversa.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 3, Cod. Pen. art. 17 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)