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Sez. 3, Sentenza n. 363 del 31/01/1966 (Rv. 320707 - 01)

RESPONSABILITA CIVILE - CAUSALITA (NESSO DI) - CONCORSO DI CAUSE - CAUSE SOPRAVVENUTE - EFFICIENZA CAUSALE ESCLUSIVA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1966-01-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/320707-01

RESPONSABILITA CIVILE - CAUSALITA (NESSO DI) - CONCORSO DI CAUSE - CAUSE SOPRAVVENUTE - EFFICIENZA CAUSALE ESCLUSIVA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

In tema di rapporto di causalita, le direttive degli artt.40 e 41 cod. pen. assurgono a principi generali del nostro ordinamento e trovano applicazione anche in materia civile. Per la teoria dell'equivalenza delle cause, recepita dall'art.41 cod. pen., in presenza di una pluralita di fatti, imputabili a piu persone e succedutisi nel tempo, a tutti deve riconoscersi, di regola efficienza causativa ove abbiano determinato una situazione tale che, senza di essi, l'evento non si sarebbe verificato. Tale regola, trova tuttavia, un'attenuazione allorquando la causa sopravvenuta, per la intrinseca idoneita, si sgancia dalle concause anteriori ed assurge a causa determinante esclusiva. -nella specie, in seguito al parziale cedimento della balaustra di una delle tribune di uno stadio sportivo, durante una partita di calcio alcuni spettatori avevano riportato lesioni personali. In Sede di merito, la responsabilita del sinistro era stata addebitata, in via alternativa o concorrente, rispettivamente al comune, proprietario dello stadio, ed all'associazione calcistica locale, che ne curava la gestione. I giudici di merito avevano ritenuto che il crollo della balaustra si era verificato per l'eccessivo affollamento della tribuna, indipendentemente dalle riscontrate deficienze di costruzione e di manutenzione dello stadio, e che, pertanto, il comportamento colposo dell'associazione calcistica nella gestione dello stadio aveva assunto il valore e la portata di una causa sopravvenuta, la quale interrompendo ogni nesso con le cause preesistenti, era stata da sola idonea a produrre il sinistro. La Corte suprema ha ritenuto incensurabile sul piano giuridico ed insindacabile, come apprezzamento di fatto, tale valutazione-. *

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)