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Sez. 3, Sentenza n. 13940 del 03/08/2012 (Rv. 623817 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ SPORTIVA | Gara di sci - Responsabilità del soggetto titolare di autorizzazione all'esercizio della pista da sci - Ottemperanza agli obblighi imposti dalla normativa speciale - Concorso con la responsabilità dell'organizzatore della gara - Condizioni.
Stato
decisa il 2012-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623817-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ SPORTIVA

In tema di responsabilità del soggetto titolare di autorizzazione all'esercizio della pista da sci, in forza dell'art. 25 del decreto del presidente della giunta provinciale di Trento 22 settembre 1987, n. 11-51/ Legisl. (regolamento per l'esecuzione della legge 21 aprile 1987, n. 7) nelle ipotesi di chiusura della pista per lo svolgimento di manifestazione agonistica o di allenamento alla stessa, la responsabilità dell'organizzatore della gara, con riguardo alla predisposizione di protezioni e misure di sicurezza adeguate all'attività agonistica in concreto svolta, si aggiunge, senza escluderla, a quella del titolare dell'autorizzazione all'esercizio della pista, per l'ottemperanza agli obblighi impostigli dalla suddetta normativa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Decr. Pres. Giunta Provv. Trentino Alto Adige 22/09/1987 num. 11, Legge Prov. Trento 21/04/1987 num. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)