Sez. U, Sentenza n. 12265 del 05/07/2004 (Rv. 574111 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - CONVERTIBILITÀ | Ricorso per conflitto di giurisdizione notificato al procuratore della parte costituito in uno dei giudizi in conflitto - Mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della parte personalmente - Inammissibilità del ricorso - Conversione in istanza di regolamento preventivo di giurisdizione - Condizioni - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - CONVERTIBILITÀ
In caso di inammissibilità del ricorso per conflitto di giurisdizione, derivante dalla mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di una delle parti personalmente, occorre verificare, per il principio di economia processuale di cui è espressione il terzo comma dell'art. 159 cod. proc. civ., la sussistenza delle condizioni di una possibile conversione del ricorso in istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, per la cui proposizione la notificazione dell'atto introduttivo presso il procuratore della parte costituito nel giudizio di merito è forma adeguata. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto doversi far luogo alla conversione essendo uno dei contrapposti provvedimenti inidoneo al giudicato, siccome reso nel corso di procedimento cautelare di sospensione di atto della p.a. introdotto dinanzi al giudice amministrativo e privo, perciò, del requisito della definitività, e dovendo ritenersi che la conversione non fosse preclusa dal giudicato formale intervenuto sulla sentenza pronunciata dal giudice ordinario, non essendo detta statuizione idonea ad acquistare autorità di giudicato in senso sostanziale).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)