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Sez. 3, Sentenza n. 130 del 19/01/1972 (Rv. 355864 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - ISTRUZIONE PREVENTIVA - ACCERTAMENTO TECNICO - TERMINE DI DEPOSITO - NATURA ORDINATORIA - INOSSERVANZA - NULLITA - ESCLUSIONE - DEPOSITO DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE - POTERE DEL GIUDICE.*
Stato
decisa il 1972-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/355864-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - ISTRUZIONE PREVENTIVA - ACCERTAMENTO TECNICO - TERMINE DI DEPOSITO - NATURA ORDINATORIA - INOSSERVANZA - NULLITA - ESCLUSIONE - DEPOSITO DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE - POTERE DEL GIUDICE.*

Poiche il termine di deposito della consulenza tecnica preventiva ha carattere ordinatorio, la sua inosservanza non da luogo a nullita ed il giudice puo consentire il deposito della relazione anche dopo la scadenza del termine stesso. (V 2566'68, mass n 335019).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 696 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 195

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)