Sez. 1, Sentenza n. 2566 del 16/07/1968 (Rv. 335019 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO - PROCESSO VERBALE E RELAZIONE - DEPOSITO DELLA RELAZIONE - TERMINE - NATURA ORDINATORIA - SCADENZA - DEPOSITO - POSSIBILITA.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO - PROCESSO VERBALE E RELAZIONE - DEPOSITO DELLA RELAZIONE - TERMINE - NATURA ORDINATORIA - SCADENZA - DEPOSITO - POSSIBILITA.*
Il termine per il deposito della relazione del consulente tecnico di cui all'ultimo comma dell'art. 195 cod.proc.civ. e ordinatorio e non perentorio pertanto, ove il giudice non si avvalga della facolta di sostituzione del consulente, la relazione puo essere da costui utilmente presentata anche dopo la scadenza del termine suindicato.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 195
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)