Sez. L, Ordinanza n. 10038 del 15/04/2024 (Rv. 670690-01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - SERVIZIO PER I CONTRIBUTI - ELENCHI | Spese di lite - Art. 152 disp. att. c.p.c. - Disoccupazione agricola - Controversie relative alla ripetizione delle somme erogate dall'INPS – Applicabilità. PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - In genere.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - SERVIZIO PER I CONTRIBUTI - ELENCHI
In tema di spese di lite, la disciplina dell'esenzione per la parte soccombente di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. trova applicazione anche alle controversie aventi ad oggetto l'illegittimità del provvedimento dell'INPS di ripetizione delle somme erogate a titolo di disoccupazione agricola, adottato in ragione della mancata iscrizione del beneficiario all'elenco dei braccianti.
Regio Decr. 24/09/1940 num. 1949 art. 12, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)