Sez. L - , Ordinanza n. 23920 del 07/08/2023 (Rv. 668763 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO PER LE CONTROVERSIE PREVIDENZIALI (DISPOSIZIONI PARTICOLARI) - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI | Spese processuali - Regime ex art. 152 disp. att. c.p.c. - Controversia sulla ripetizione della quota di integrazione al minimo della pensione - Applicazione - Ragioni.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO PER LE CONTROVERSIE PREVIDENZIALI (DISPOSIZIONI PARTICOLARI) - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI
Il beneficio dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c., nella ricorrenza dei relativi presupposti, si applica alle controversie sulla ripetizione della quota di integrazione al minimo della pensione, poiché oggetto del giudizio non è solo l'accertamento dell'illegittimità della pretesa dell'Inps, ma anche l'accertamento del diritto del prestatore a trattenere la quota stessa e, quindi, del diritto alla prestazione previdenziale.
Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)