Sez. L, Ordinanza n. 10342 del 20/04/2026 (Rv. 678698-01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO PER LE CONTROVERSIE PREVIDENZIALI (DISPOSIZIONI PARTICOLARI) - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI | Spese processuali - Regime ex art. 152 disp. att. c.p.c. - Controversia sulla ripetizione della NASpI già percepita - Applicazione - Ragioni - Ricomprensione all'interno del "diritto singolare" - Sussistenza.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO PER LE CONTROVERSIE PREVIDENZIALI (DISPOSIZIONI PARTICOLARI) - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI
Il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali, previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c., si applica anche all'azione di accertamento negativo del diritto alla ripetizione dell'indennità NASpI, che l'Inps assume indebitamente percepita dall'assicurato, atteso che oggetto del giudizio è, comunque, la spettanza o meno della prestazione che l'ente erogatore intende ripetere e l'assicurato chiede di trattenere e che anche in tal caso è ravvisabile la ratio sottesa al "diritto singolare", di cui la norma è espressione, consistente nel consentire un più agevole accesso alla tutela giurisdizionale a chi, versando in condizioni reddituali ritenute meritevoli dal legislatore, ambisce a conseguire una provvidenza finalizzata a sopperire alla condizione di bisogno materiale in cui egli versa.
Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 152 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Costituzione art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)