Sez. 1, Sentenza n. 12533 del 04/06/2014 (Rv. 631405 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - IN GENERE | Irregolarità contabili - Equiparabilità agli atti di frode ex art. 173 legge fall. - Condizioni.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - IN GENERE
Gli atti di frode commessi prima dell'ammissione alla procedura di concordato, previsti dall'art. 173, primo comma, legge fall., esigono che la condotta del debitore sia volta ad occultare situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori, cioè tali che, da un lato, se conosciute, avrebbero presumibilmente comportato una valutazione diversa e negativa della proposta e, dall'altro, siano state "accertate" dal commissario giudiziale, cioè da lui "scoperte", essendo prima ignorate dagli organi della procedura o dai creditori. Le mere irregolarità contabili, quindi, possono essere configurabili come atti di frode, come tali ostative all'ammissione ed all'omologazione del concordato, solo se ne sia puntualmente dimostrata la valenza decettiva per il ceto creditorio.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge Falliment. art. 162 CORTE COST., Legge Falliment. art. 163 CORTE COST., Legge Falliment. art. 173, Legge Falliment. art. 180
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)