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Sez. 1 - , Sentenza n. 16856 del 26/06/2018 (Rv. 649538 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - IN GENERE | Atti di frode - Nozione - Fatti non adeguatamente e compiutamente esposti - Occultamento di situazioni di fatto suscettibili di influire sul giudizio dei creditori - Inclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649538-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - IN GENERE

In tema di revoca dell'ammissione al concordato preventivo, si configurano come atti di frode le condotte del debitore idonee ad occultare situazioni di fatto suscettibili di influire sul giudizio dei creditori, ossia tali che qualora conosciute avrebbero presumibilmente comportato una valutazione diversa e negativa della proposta e che siano state "accertate" dal commissario giudiziale, cioè da lui "scoperte", essendo in precedenza ignorate dagli organi della procedura o dai creditori. Rientrano, peraltro, tra i fatti "accertati" dal commissario giudiziale, ai sensi dell'art. 173 l. fall., non solo quelli "scoperti" perché prima del tutto ignoti nella loro materialità, ma anche quelli non adeguatamente e compiutamente esposti nella proposta concordataria e nei suoi allegati, i quali, ancorché annotati nelle scritture contabili, rivelino una valenza decettiva per i creditori. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia della corte territoriale, che aveva qualificato come atto di frode il silenzio serbato nella proposta concordataria e nel piano annesso – ancorché essa fosse annotata nelle scritture contabili – su una operazione di scissione patrimoniale, effettuata dalla debitrice già insolvente e consistita nel conferimento di immobili a una società controllata e nella successiva cessione di quote ad un terzo).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge Falliment. art. 162 CORTE COST., Legge Falliment. art. 163 CORTE COST., Legge Falliment. art. 173

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)