Sez. 1, Sentenza n. 13762 del 12/06/2009 (Rv. 608606 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE | Azione revocatoria per la dichiarazione d'inefficacia di pagamenti - Riferibilità del pagamento a terzi - Eccezione in senso proprio - Configurabilità - Mera difesa - Esclusione - Rilevabilità d'ufficio - Condizioni - Onere di allegazione - Sussistenza.
PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE
In tema di azione revocatoria fallimentare, propone un'eccezione in senso proprio, non una mera difesa, la banca che, convenuta in giudizio per la dichiarazione d'inefficacia dei pagamenti ricevuti, deduca di averli ottenuti non dal fallito, bensì da terzi, in ragione di una preesistente cessione o costituzione in pegno dei crediti di cui quei pagamenti costituivano adempimento: con tale deduzione, infatti, la convenuta fa valere un fatto modificativo dell'effetto giuridico postulato dall'attore, il quale, tuttavia, può essere rilevato anche d'ufficio dal giudice, ove il fatto modificativo risulti allegato, atteso il principio della rilevabilità d'ufficio di tutte le eccezioni, salvo espressa previsione della rilevabilità solo ad iniziativa di parte.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Cod. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)