Sez. L, Sentenza n. 1923 del 19/02/2000 (Rv. 534149 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Informazioni alle organizzazioni sindacali ex art. 4, comma terzo, del D.Lgs. n. 223 del 1991 - Carenza - Incidenza sulla regolarità della procedura e sulla validità del conseguente accordo sindacale - Condizioni - Inefficacia dei licenziamenti collettivi - Configurabilità - Legittimazione dei lavoratori - Sussistenza - Onere della prova - Contenuto.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE
In materia di collocamento dei lavoratori in mobilità e licenziamenti collettivi, il mancato corretto adempimento da parte del datore di lavoro dell'obbligo di comunicare alle organizzazioni sindacali le informazioni sugli elementi indicati dall'art. 4, comma terzo, del D.Lgs. n. 223 del 1991 (così come integrato dal D.Lgs. n. 151 del 1997), causato dalla inesattezza o dalla incompletezza dei dati, incide sulla validità dell'accordo che sia stato ugualmente concluso tra impresa e organizzazioni sindacali a norma dei commi 5 e seguenti, quando la carenza informativa, essendo rilevante ai fini di una compiuta, trasparente e consapevole consultazione sindacale, abbia potuto condizionare la conclusione dell'accordo; e, poiché, a norma dell'art. 4, comma dodicesimo, l'irregolarità della procedura determina l'inefficacia dei licenziamenti, i lavoratori interessati, nell'impugnare questi ultimi, sono legittimati a far valere le carenze - aventi una tale incidenza - delle informazioni in questione, con l'onere di dedurne e provarne la sussistenza e la rilevanza.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/07/1991 num. 223 art. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/05/1997 num. 151 art. 1, Decreto Legisl. 23/07/1991 num. 223 art. 5 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)