Sez. L, Sentenza n. 13196 del 09/09/2003 (Rv. 566703 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Comunicazione alle organizzazioni sindacali dell'avvio della procedura di mobilità - Contenuto - Funzione - Omessa specificazione della impossibilità di rimedi alternativi - Rilevanza - Legittimazione del lavoratore a far valere l'incompletezza della comunicazione sul punto - Sussistenza - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE
In tema di collocamento in mobilità e di licenziamenti collettivi, la procedura disciplinata dall'art. 4 della legge n. 223 del 1991 assegna al sindacato, a fronte dell'esercizio del potere imprenditoriale modificativo in maniera non marginale dell'assetto aziendale, un ruolo di tutela dell'interesse del lavoratore alla conservazione del posto di lavoro nell'ambito del più generale controllo su eventi che incidano, in maniera non marginale, sull'assetto occupazionale; poiché la tutela di un tale interesse è subordinata alla informazione, da parte dell'imprenditore, che risulti la impraticabilità di rimedi alternativi ai licenziamenti, ne consegue che il lavoratore è legittimato a far valere l'incompletezza della informazione anche con riferimento a tale punto, in quanto la comunicazione rituale e completa della mancanza di alternative ai licenziamenti rappresenta, nell'ambito della procedura, una cadenza legale che, se mancante, risulta ontologicamente impeditiva di una proficua partecipazione alla cogestione della crisi da parte del sindacato.
Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)