Sez. 5, Sentenza n. 19461 del 18/12/2003 (Rv. 569066 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | Superfici non tassabili - Luoghi specifici di lavorazione industriale produttivi di rifiuti speciali - Locali ed aree destinati all'immagazzinamento dei prodotti finiti ad essi funzionalmente collegati - Generale previsione di tassabilità - Ricomprensione - Fondamento normativo.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
In tema di tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, dalla determinazione della superficie tassabile, ai sensi dell'art. 62, comma 3, del d. lgs. 15 novembre 1993, n.507, sono escluse le porzioni di aree dove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, ivi compresi quelli derivanti da lavorazioni industriali (art. 2 del d.P.R. n. 915 del 1982) - allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi in base alle norme vigenti -, ma non anche i locali e le aree destinati all'immagazzinamento dei prodotti finiti, i quali rientrano nella previsione di generale tassabilità, a qualunque uso siano adibiti, posta dall'art. 62, comma 1, prima parte. Non assume rilievo, infatti, il collegamento funzionale con l'area produttiva, destinata alla lavorazione industriale, delle aree destinate all'immagazzinamento dei prodotti finiti, come di tutte le altre aree di uno stabilimento industriale, tra cui quelle adibite a parcheggio, a mensa e ad uffici, non essendo stato previsto tale collegamento funzionale fra aree come causa di esclusione dalla tassazione neanche dalla legislazione precedente l'entrata in vigore del d.lgs. n. 507 del 1993.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 62, DPR 10/09/1982 num. 915 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)