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Sez. 5, Sentenza n. 17601 del 29/07/2009 (Rv. 609150 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | Superficie tassabile - Determinazione - Aree adibite a lavorazione industriale - Esclusione - Natura artigianale dell'attività - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2009-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609150-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

In tema di tassa per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani (TARSU), ai sensi dell'art. 62 del d.lgs. n. 507 del 1993, applicabile "ratione temporis", dalla determinazione della superficie tassabile sono escluse le porzioni di aree dove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, ivi compresi quelli derivanti da lavorazioni industriali, ex art. 2 del d.P.R. n. 915 del 1982, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi; né, ai fini dell'esenzione considerata, assume alcun rilievo la qualità artigiana dell'impresa produttrice, desumibile dalla denuncia presentata dal contribuente quanto ad altra imposta (nella specie, l'ICIAP), rilevando solo la provenienza del rifiuto da zone adibite alla predetta lavorazione industriale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 60, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 62, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 68, Legge 22/02/1994 num. 146 art. 39, DPR 10/09/1982 num. 915 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)