Sez. 5, Sentenza n. 8901 del 11/05/2004 (Rv. 572772 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | Rifiuti urbani e assimilati - Disciplina stabilita dall'art. 39 legge n. 146 del 1994 - Rifiuti derivanti da lavorazioni industriali - Natura - Rifiuti speciali - Necessariamente - Esclusione - Criterio - Fattispecie.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
In tema di tassa per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani, l'art. 39, terzo comma, legge n. 146 del 1994 (abrogato dall'art. 17, legge n. 128 del 1998, ma applicabile <ratione temporis>), secondo il quale <<sono considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali indicati al n. 1, punto 1.1.1, lett. a), della deliberazione del 27 luglio 1984, del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915>>, comporta che l'assimilazione tra i rifiuti speciali, esenti dalla tassa sui rifiuti urbani, e questi ultimi (soggetti a tassazione), opera per legge e non in forza di un regolamento comunale e che questa avvenga in funzione della sola oggettiva qualità dei rifiuti speciali, in quanto aventi <<una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati a titolo esemplificativo>>, indipendentemente dalla loro quantità o provenienza da attività artigianali, commerciali o di servizio. (In applicazione di tale principio la Corte ha rigettato il ricorso del contribuente secondo il quale <<i residui derivanti da lavorazioni industriali sono, in ogni caso, rifiuti speciali, come tali esenti dalla tassa sui rifiuti urbani>>, e confermato la decisione impugnata, che negava qualsiasi rilevanza nel giudizio agli eventuali vizi ed alle previsioni della delibera comunale di assimilazione).
Riferimenti normativi: DPR 10/09/1982 num. 915 art. 5 CORTE COST., Legge 27/07/1994 num. 146 art. 39, Legge 24/04/1998 num. 128 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)