Sez. 1, Sentenza n. 7854 del 22/08/1997 (Rv. 506970 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - IN GENERE - AMBITO DI APPLICAZIONE | Precetto - Determinazione - Concorso di fonti normative di diversa natura - Sostituzione di una delle disposizioni richiamate con una nuova disposizione - Sanzione prevista per l'originario illecito amministrativo - Applicabilità - Condizione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - IN GENERE - AMBITO DI APPLICAZIONE
In tema di sanzioni amministrative, qualora la legge statale, per la configurazione di illeciti amministrativi, faccia ricorso ad elementi normativi desumibili da fonti diverse, anche di natura comunitaria, la modifica, anche solo parziale, delle disposizioni richiamate, quando esse siano menzionate in modo specifico, rende la sanzione inapplicabile, purché la modifica delle disposizioni richiamate per la determinazione del precetto non abbia solo carattere formale, ma incida in modo sostanziale sulla sua configurazione. Pertanto, se la disposizione richiamata viene sostituita da una nuova disposizione, che lasci invariata quella precedentemente in vigore, la modifica non fa venir meno l'identità delle condotte vietate e, conseguentemente, la trasposizione della sanzione dalle norme anteriori a quelle successivamente emanate non si pone in contrasto con alcuna delle esigenze che il principio di legalità - sancito in via generale, in tema di sanzioni amministrative, dall'art. 1 della legge n. 689/81 - è diretto a salvaguardare.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 07/09/1987 num. 370 art. 4, Legge 04/11/1987 num. 460
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)