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Sez. 1, Sentenza n. 691 del 26/01/1999 (Rv. 522625 - 01)

COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA - AGRICOLTURA | Violazione di regolamenti comunitari - Sanzioni amministrative - Mutamento dei regolamenti comunitari richiamati dalla disciplina sanzionatoria di cui al D.L. 370 del 1987 - Applicabilità alle sanzioni non previste - Condizioni - Assenza di un mutamento oggettivo o soggettivo dell'originario precetto in seno al nuovo regolamento - Fattispecie in tema di dichiarazione di raccolta e di produzione di prodotti vinicoli.
Stato
decisa il 1999-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/522625-01

COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA - AGRICOLTURA

In tema di illeciti amministrativi per violazione di regolamenti comunitari, la normativa sanzionatoria prevista dal D.L. n. 370 del 1987, convertito in legge n. 460 del 1987, deve ritenersi riferita ai comportamenti imposti dalle norme comunitarie in essa espressamente indicati, finché gli obblighi comunitari da esse determinati restino in vigore, a prescindere dalla eventuale novazione della loro originaria fonte normativa attraverso la sostituzione del regolamento richiamato con altri posteriori, purché questi non immutino, dal punto di vista oggettivo o soggettivo, il contenuto dei suddetti obblighi facendo venire a mancare la corrispondenza tra il precetto preso in esame dal legislatore e la sanzione in relazione ad esso stabilita. Pertanto, in materia di dichiarazione di raccolta e di produzione di vino e prodotti vinicoli, poiché il regolamento CEE n. 2102 del 1984 è stato sostituito da quello n. 3929 del 1987, al fine di stabilire la legittimità della sanzione irrogata per la violazione degli obblighi di dichiarazione previsti da quest'ultima fonte normativa, è necessario esaminare le violazione contestate in concreto nel caso di specie, risultando applicabili le sanzioni di cui all'art. 4 del D.L. n. 370 del 1987 ove dette violazioni si ricolleghino ad un precetto, già contenuto nel regolamento 2102 del 1984, che continui a trovare previsione, immutato in ogni suo aspetto oggettivo e soggettivo, nel regolamento 3929 del 1987.

Riferimenti normativi: Legge 07/09/1987 num. 370 art. 4, Regolam. Consiglio CEE 30/04/1975 num. 1153, Regolam. Consiglio CEE 04/07/1987 num. 3929, Regolam. Consiglio CEE 03/06/1984 num. 2102

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)