Sez. 3, Sentenza n. 11496 del 29/11/1990 (Rv. 469970 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - AMBITO DI APPLICAZIONE - AREE NUDE - DISCIPLINA DEL CAPO II DEL TITOLO I DELLA LEGGE N. 392 DEL 1978 - APPLICABILITÀ - FACOLTÀ DEL CONDUTTORE DI COSTRUIRE MANUFATTI SULL'AREA MODIFICATA CON EVENTUALE OBBLIGO DI RIMOZIONE - IRRILEVANZA.*
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - AMBITO DI APPLICAZIONE - AREE NUDE - DISCIPLINA DEL CAPO II DEL TITOLO I DELLA LEGGE N. 392 DEL 1978 - APPLICABILITÀ - FACOLTÀ DEL CONDUTTORE DI COSTRUIRE MANUFATTI SULL'AREA MODIFICATA CON EVENTUALE OBBLIGO DI RIMOZIONE - IRRILEVANZA.*
La disciplina del capo II del titolo i della legge n. 392 del 1978 concerne gli immobili di qualsiasi specie in cui sia esercitata una delle attività indicate nei primi due commi dell'art. 27 e trova applicazione anche per il caso in cui, nel concedersi il godimento di un'area inedificata, si contempli la facoltà del conduttore di costruirvi dei manufatti, con o senza l'Obbligo di rimuoverli alla cessazione del rapporto. (V 2112/87, mass n 451353; (V 1418/86, mass n 444829).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 27 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)