Sez. 3, Sentenza n. 1418 del 05/03/1986 (Rv. 444829 - 01)
LOCAZIONE - DURATA DELLA LOCAZIONE - IN GENERE - DISPOSIZIONI EX ARTT. 27 E 67 DELLA LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI AD USO DIVERSO DA QUELLO ABITATIVO - DURATA - RIFERIMENTO AGLI IMMOBILI DI QUALSIASI TIPO - SUPERFICI INEDIFICATE O AREE NUDE - INCLUSIONE - CONDIZIONI - FACOLTÀ CONCESSA AL CONDUTTORE DI COSTRUIRVI MANUFATTI CON EVENTUALE OBBLIGO DI RIMOZIONE ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO - IRRILEVANZA.*
LOCAZIONE - DURATA DELLA LOCAZIONE - IN GENERE - DISPOSIZIONI EX ARTT. 27 E 67 DELLA LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI AD USO DIVERSO DA QUELLO ABITATIVO - DURATA - RIFERIMENTO AGLI IMMOBILI DI QUALSIASI TIPO - SUPERFICI INEDIFICATE O AREE NUDE - INCLUSIONE - CONDIZIONI - FACOLTÀ CONCESSA AL CONDUTTORE DI COSTRUIRVI MANUFATTI CON EVENTUALE OBBLIGO DI RIMOZIONE ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO - IRRILEVANZA.*
Le Disposizioni degli artt. 27 e 67 della legge 27 luglio 1978 n. 392 sul cosiddetto equo canone, circa la durata (in via ordinaria e transitoria) delle locazioni di "immobili urbani" ad uso diverso da quello abitativo, concernono, in considerazione del dato letterale delle norme medesime, correlato alle finalità complessivamente perseguite dalla citata legge (rivolta a superare la precedente regolamentazione d'emergenza attraverso una disciplina organica e tendenzialmente completa dei rapporti locativi), gli immobili di qualunque specie che siano ubicati nell'ambito del territorio oggetto della normativa urbanistica e che siano adibiti ad una delle attività contemplate nei primi due commi del suddetto art. 27 (industriali, commerciali, artigianali, ecc.), e, quindi, includono le superfici inedificate od aree nude (nella specie, terreno adibito a deposito di materiali), le quali, pur senza attrezzature artificiali od edificatorie, costituiscano corredo e supporto dell'organizzazione di quelle attività, ancorché in termini di accessorietà e non indispensabilità. Tale principio non subisce delimitazioni od esclusioni per il caso in cui, nel concedersi il godimento di una di dette aree, si contempli la facoltà del conduttore di costruirvi dei manufatti, con o senza l'Obbligo di rimuoverli alla cessazione del rapporto, trattandosi di patti che rientrano nell'ambito della tutt'ora vigente disciplina dei miglioramenti e delle addizioni dettata dagli artt. 1592 e 1593 cod. civ., e non consentono di per sè una qualificazione del negozio come contratto misto o comunque diverso dalla locazione. (V 6480/82, mass n 424116; (V 5775/82, mass n 423514; (V 4801/82, mass n 422790; (V 4437/81, mass n 415143; (V 5488/80, mass n 409357; (V 3444/79, mass n 399862).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1592, Cod. Civ. art. 1593, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 27 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)