Sez. U, Ordinanza n. 26937 del 02/12/2013 (Rv. 628678 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Contratto di investimento finanziario prospettato in territorio italiano - Azioni risarcitorie - Giurisdizione - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 5, par. 3, del Regolamento CE n. 44/2001 del 22 dicembre 2000, sussiste la giurisdizione italiana in ordine alla domanda di risarcimento dei danni fondata sull'avvenuta offerta in Italia di un contratto di investimento finanziario poi rivelatosi truffaldino, trattandosi di condotta prospettata come diacronicamente preparatoria rispetto all'evento lesivo, individuato dall'attore, sul piano della causalità materiale, con riguardo all'investimento compiuto "ab origine" e, "ab initio", vulnerato dall'attività illecita dei convenuti, che abbia indotto ad un investimento privo di ogni possibilità di rendimento.
Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 22/12/2001 num. 44 art. 5 n. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)