Sez. U, Ordinanza n. 8034 del 08/04/2011 (Rv. 616881 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Danno da investimento finanziario per l'acquisto delle azioni di una Sicav di diritto straniero - Art. 5, n. 3, Regolamento CE n. 44 del 2001 - Luogo di verificazione dell'evento dannoso - Sede della società emittente i titoli - Irrilevanza - Offerta e diffusione del prospetto informativo in Italia - Giurisdizione italiana - Sussistenza - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 5, par. 3, del regolamento CE n. 44/2001 del 22 dicembre 2000, sussiste la giurisdizione italiana in ordine alla domanda di risarcimento del danno, fondata sull'avvenuta offerta in Italia delle azioni di un fondo estero non armonizzato senza l'autorizzazione della Banca d'Italia, prevista dall'art. 42, comma 5, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e sull'infedeltà del prospetto, ricevuto in territorio nazionale dall'investitore, in quanto tali condotte siano prospettate come diacronicamente preparatorie rispetto all'evento di danno, dall'attore individuato, sul piano della causalità materiale, con riguardo non al deprezzamento delle azioni del fondo, ma all'investimento compiuto "ab origine" ed "ab origine" vulnerato dall'attività illecita dei convenuti, risoltasi nell'induzione all'acquisto di azioni prive di valore.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 42, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 94, Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 5 n. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)