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Sez. 1, Sentenza n. 4638 del 16/10/1978 (Rv. 394310 - 01)

IGIENE E SANITA PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - SERVIZIO FARMACEUTICO - ESERCIZIO DELLA FARMACIA - MEDICINALI - VENDITA - TARIFFE - SCONTO OBBLIGATORIO IN FAVORE DEGLI ENTI MUTUALISTICI - CONTROVERSIA INSTAURATA DA UNO DI QUESTI ULTIMI PER IL PAGAMENTO DI QUANTO DOVUTO A TALE TITOLO - COMPETENZA PER MATERIA DEL TRIBUNALE EX ART 9 COD PROC CIV.*
Stato
decisa il 1978-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/394310-01

IGIENE E SANITA PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - SERVIZIO FARMACEUTICO - ESERCIZIO DELLA FARMACIA - MEDICINALI - VENDITA - TARIFFE - SCONTO OBBLIGATORIO IN FAVORE DEGLI ENTI MUTUALISTICI - CONTROVERSIA INSTAURATA DA UNO DI QUESTI ULTIMI PER IL PAGAMENTO DI QUANTO DOVUTO A TALE TITOLO - COMPETENZA PER MATERIA DEL TRIBUNALE EX ART 9 COD PROC CIV.*

La controversia instaurata da un ente mutualistico, per conseguire dal produttore di specialita medicinali il pagamento di quanto dovuto a titolo di sconto obbligatorio, ai sensi dell'art 4 terzo comma della legge 4 agosto 1955 n 692, e devoluta alla Competenza per materia del tribunale, a norma dell'art 9 secondo comma cod proc civ, trattandosi di controversia vertente su una prestazione patrimoniale di natura tributaria, e riguardo alla quale l'ente creditore si pone in posizione analoga a quella dell'amministrazione finanziaria in materia di imposte e tasse in senso stretto.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 9 CORTE COST., Legge 04/08/1955 num. 692 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)