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Sez. 1, Sentenza n. 2271 del 23/04/1979 (Rv. 398612 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - IN GENERE - CONTROVERSIE RELATIVE ALLA PROVVISTA DEI MEZZI FINANZIARI DELL'INAM NEI CONFRONTI DEI PRODUTTORI DI MEDICINALI IN RELAZIONE ALLO SCONTO OBBLIGATORIO SUL PREZZO DEI MEDICINALI - CONTROVERSIE PREVIDENZIALI - ESCLUSIONE - CONTROVERSIE D'IMPOSTA - CONFIGURABILITA.*
Stato
decisa il 1979-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398612-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - IN GENERE - CONTROVERSIE RELATIVE ALLA PROVVISTA DEI MEZZI FINANZIARI DELL'INAM NEI CONFRONTI DEI PRODUTTORI DI MEDICINALI IN RELAZIONE ALLO SCONTO OBBLIGATORIO SUL PREZZO DEI MEDICINALI - CONTROVERSIE PREVIDENZIALI - ESCLUSIONE - CONTROVERSIE D'IMPOSTA - CONFIGURABILITA.*

Lo sconto obbligatorio sul prezzo dei medicinali in favore di determinati enti mutualistici, previsto dall'art 4, terzo comma, della legge 4 agosto 1955, n 692 (ora soppressa dal DL 4 maggio 1977, n 187, convertito nella legge 11 luglio 1977, n 355), opera come strumento di finanziamento della mutualita esterno allo ingranaggio proprio dell'Assicurazione sociale, che si articola in un rapporto trilatero fra ente assicuratore, datore di lavoro e lavoratore. Conseguentemente non puo essere ravvisata la natura previdenziale nelle controversie attinenti alla provvista dei mezzi finanziari dell'ente di protezione sociale nei confronti di soggetti (i produttori di medicinali) che alla vicenda del servizio mutualistico di assistenza malattia risultano totalmente estranei: essi, infatti non contribuiscono dall'interno al servizio, di cui non sono fruitori, ma concorrono dall'esterno a ridurre il costo del servizio con un sacrificio patrimoniale tipicamente tributario, perche correlato alla loro capacita contributiva ed indipendente dal conseguimento immediato e diretto di un qualche beneficio. Le relative controversie debbono, percio, essere inquadrate, ai fini dell'individuazione del giudice competente, fra le controversie di imposta e non fra quelle previdenziali. (V 4638/78, mass n 394310; (V 1667/78, mass n 391075; (V 1559/78, mass n 390995).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 23, Costituzione art. 53, Cod. Proc. Civ. art. 9 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 04/08/1955 num. 692 art. 4 CORTE COST., Decreto Legge 04/05/1977 num. 187 CORTE COST., Legge 11/07/1977 num. 355

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)