diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 5913 del 14/06/1999 (Rv. 527485 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO | Termine di decadenza di cui all'art. 47 d.P.R. n. 539 del 1970 - Decorrenza - Riferimento alla domanda amministrativa diretta ad ottenere la prestazione - Necessità.
Stato
decisa il 1999-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/527485-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO

La richiesta di prestazione previdenziale presentata all'INPS prima del 19 settembre 1992, data di entrata in vigore del D.L. n.384 del 1992, conv. in legge n. 438 del 1992, è sufficiente a sottrarre la relativa azione giudiziaria al regime decadenziale ivi previsto nell'art. 4 (modificativo del termine di decadenza di cui all'art. 47 d.P.R. n. 539 del 1970), salvo il caso in cui l'assicurato, di fronte al rigetto tacito o espresso della richiesta, abbia presentato il ricorso amministrativo ed il conseguente procedimento contenzioso sia finito dopo la data suddetta, in una di quelle forme (decisione o inutile scadenza dei termini) previste del primo comma dello stesso art. 4.

Riferimenti normativi: Legge 14/11/1992 num. 438 CORTE COST., Decreto Legge 19/09/1992 num. 384 art. 4 CORTE COST., DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)