Sez. U, Sentenza n. 1691 del 24/02/1997 (Rv. 502654 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO | Diritto all'integrazione al minimo della pensione di riversibilità - Termine di decadenza di cui all'art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970 - Decorrenza - Riferimento alla domanda amministrativa diretta ad ottenere l'integrazione - Necessità - Periodo decennale anteriore a tale data - Rilevanza - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO
Nel regime precedente all'art. 4 D.L. 19 settembre 1992 n.384, convertito dalla legge 14 novembre 1992 n.438, non applicabile ai procedimenti instaurati anteriormente alla data di entrata in vigore di quest'ultima disposizione, la verifica del rispetto del termine di decadenza sostanziale previsto dall'art. 47 d.P.R. 30 aprile 1970 n. 639 - come autenticamente interpretato dall'art. 6 D.L. 29 marzo 1991 n. 103, convertito con modificazioni dalla legge 1 giugno 1991 n. 166, che ha inciso esclusivamente sulla natura del termine decennale in questione e sugli effetti del suo inutile decorso, lasciando per il resto del tutto immutati gli altri elementi della fattispecie disciplinata dall'art. 47 cit. e quindi anche la decorrenza del suddetto termine - deve essere compiuta con riferimento alla data di presentazione della domanda amministrativa di integrazione al minimo della pensione, non potendo essere considerato equivalente, agli effetti della disposizione sopra indicata, il provvedimento di liquidazione della pensione non integrata, che non investe di per sè l'autonomo diritto all'integrazione al minimo, ma solo la spettanza del trattamento pensionistico. (Nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che aveva accertato il diritto del pensionato all'integrazione al minimo del trattamento pensionistico per il periodo di dieci anni precedenti la data di presentazione della domanda di integrazione, respinta dall'INPS anche con rigetto del successivo ricorso in sede amministrativa, ancorché la pensione, oggetto dell'integrazione, fosse stata liquidata in epoca maggiormente risalente).
Riferimenti normativi: DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST., Decreto Legge 29/03/1991 num. 103 art. 6 CORTE COST., Decreto Legge 19/09/1992 num. 384 art. 4 CORTE COST., Legge 01/06/1991 num. 166 CORTE COST., Legge 14/11/1992 num. 438 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)