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Sez. L, Sentenza n. 15994 del 18/12/2001 (Rv. 551226 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO | Termine di decadenza annuale per la proposizione della domanda giudiziale ex art. 47, terzo comma, d.P.R. n. 639 del 1970 (nel testo ex art. 4 D.L. n. 384 del 1992) - Applicabilità - Presupposti temporali - Costituzione di tutti gli elementi del procedimento amministrativo successivamente all'entrata in vigore del D.L. n. 384 del 1992 - Necessità - Domanda amministrativa di prestazione - Inclusione.
Stato
decisa il 2001-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551226-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO

Il termine di decadenza di un anno per la proposizione dell'azione giudiziaria, previsto dall'art. 47, terzo comma, del d.P.R. n. 639 del 1970 - come sostituito dall'art. 4 del D.L. n. 384 del 1992 (convertito in legge n. 438 del 1992) - in materia di prestazioni relative alle gestioni previdenziali di cui all'art. 24 della legge n. 88 del 1989, è applicabile, sotto il profilo temporale, solo quando il procedimento amministrativo contenzioso, iniziato a seguito di ricorso presentato dall'assicurato ai competenti organi dell'istituto previdenziale, sia terminato dopo il 19 settembre 1992 (data di entrata in vigore del D.L. n. 384 del 1992), ovvero quando, in caso di mancata proposizione del ricorso amministrativo, tutti gli elementi della fattispecie procedimentale, compresa anche la domanda amministrativa della prestazione, siano venuti in essere dopo l'entrata in vigore del citato decreto legge, in conformità dei principi enunciati dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 20 del 1994 e n. 128 del 1996.

Riferimenti normativi: DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 24, Decreto Legge 18/09/1992 num. 384 art. 4 CORTE COST., Legge 14/11/1992 num. 438 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)