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Sez. 1, Sentenza n. 911 del 12/05/1965 (Rv. 311769 - 01)

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITA - DEL GIURAMENTO DECISORIO - AMMISSIONE DEL GIUDICE ISTRUTTORE - NOTIFICAZIONE AL GIURANTE - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1965-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/311769-01

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITA - DEL GIURAMENTO DECISORIO - AMMISSIONE DEL GIUDICE ISTRUTTORE - NOTIFICAZIONE AL GIURANTE - NECESSITA.*

In analogia a quanto dispone il secondo comma dell'art. 237 cod.proc civ. per la notifica del giuramento decisorio disposto dal collegio, anche l'ordinanza del giudice istruttore che abbia ammesso, in difetto di contestazione, il giuramento decisorio deve essere notificata personalmente alla parte chiamata a giurare, salvo che non sia stata presente in udienza. (Conf. N. 129/59, n. 3522/54).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 237

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)