Sez. 3, Sentenza n. 4965 del 18/05/1998 (Rv. 515552 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - COSTITUZIONE DELLE PARTI - RITARDATA | Regime ex art. 3 del D.L. n. 238 del 1995 - Convenuto - Domande riconvenzionali - Decadenza - Incompetenza territoriale semplice - Eccezione - Fino alla prima udienza - Ammissibilità - Fondamento - Conseguenze.
PROCEDIMENTO CIVILE - COSTITUZIONE DELLE PARTI - RITARDATA
Ai sensi dell' art. 167 cod. proc. civ., così come introdotto dall' art. 3 del D.L. 21 giugno 1995 n. 238, reiterato e convertito in legge 20 dicembre 1995 n. 534, coordinato con il secondo comma dell' art. 171 cod. proc. civ., il convenuto che non si costituisce nel termine assegnatogli dall' art. 166 cod. proc. civ. - e cioè, salva l' abbreviazione dei termini, almeno venti giorni prima dell' udienza di comparizione - ma tardivamente, decade dalla facoltà di proporre domande riconvenzionali, ma non le eccezioni - diversamente invece dalla formulazione dell'art. 11 legge 26 novembre 1990 n. 353, applicabile soltanto dal 30 aprile al 21 giugno 1995, in base alla quale il convenuto che si costituiva tardivamente decadeva altresì dalle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d' ufficio, e perciò il giudice deve esaminare la questione di competenza territoriale semplice, ancorché rilevata in comparsa di risposta dal convenuto tardivamente costituitosi.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 171 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Decreto Legge 21/06/1995 num. 238 art. 3 CORTE COST., Decreto Legge 09/08/1995 num. 347 art. 3, Decreto Legge 18/10/1995 num. 432 art. 3, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 11, Decreto Legge 07/10/1994 num. 571 art. 6, Decreto Legge 06/12/1994 num. 673, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 90 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)