Sez. 3, Ordinanza n. 4007 del 18/03/2003 (Rv. 561231 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - COSTITUZIONE DELLE PARTI - RITARDATA | Disciplina ex art. 167 cod. proc. civ., come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 238 del 1995 - Convenuto - Eccezione di incompetenza territoriale semplice - Proposizione in comparsa di risposta tardivamente depositata - Ammissibilità - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - COSTITUZIONE DELLE PARTI - RITARDATA
L'eccezione di incompetenza territoriale semplice è tempestiva anche quando il convenuto la sollevi con comparsa di risposta depositata oltre il termine di cui all'art. 166 cod. proc. civ., atteso che, ai sensi dell'art. 167 dello stesso codice, così come introdotto dall'art. 3 del D.L. 21 giugno 1995, n. 238 (reiterato e convertito nella legge 20 dicembre 1995, n. 534), coordinato con il successivo art. 171, secondo comma, il convenuto che si costituisca al di là del termine anzidetto - e cioè, salva l'abbreviazione dei termini, almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione - decade dalla facoltà di proporre domande riconvenzionali, ma non pure le eccezioni (diversamente dalla formulazione dell'art. 11 della legge 26 novembre 1990, n. 353, applicabile soltanto dal 30 aprile al 21 giugno 1995, secondo la quale il convenuto che si costituiva tardivamente decadeva altresì dalle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 171 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Decreto Legge 21/06/1995 num. 238 art. 3 CORTE COST., Legge 20/12/1995 num. 534 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)