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Sez. 3, Sentenza n. 8224 del 28/07/1999 (Rv. 529080 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - COSTITUZIONE DELLE PARTI - RITARDATA | Regime ex art. 3 D.L. n. 238/95 - Convenuto - Domande riconvenzionali - Decadenza - Incompetenza territoriale semplice - Eccezione - Proposizione fino alla prima udienza - Ammissibilità - Fondamento - Conseguenze.
Stato
decisa il 1999-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/529080-01

PROCEDIMENTO CIVILE - COSTITUZIONE DELLE PARTI - RITARDATA

Ai sensi dell'art. 167 cod. proc. civ., così come introdotto dall'art. 3 del D.L. 21 giugno 1995 n. 238, reiterato e convertito in legge 20 dicembre 1995 n. 534, coordinato con il secondo comma dell'art. 171 cod. proc. civ., il convenuto che non si costituisce nel termine assegnatogli dall'art. 166 cod. proc. civ. - e cioè, salva l'abbreviazione dei termini, almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione - ma tardivamente, decade dalla facoltà di proporre domande riconvenzionali, ma non le eccezioni e perciò il giudice deve esaminare la questione di competenza territoriale semplice, ancorché rilevata in comparsa di risposta dal convenuto tardivamente costituitosi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 171 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Decreto Legge 21/06/1995 num. 238 art. 3 CORTE COST., Legge 20/12/1995 num. 534 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)