Sez. 6 - L, Ordinanza n. 3832 del 09/03/2012 (Rv. 621511 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Definizione automatica della posizione fiscale per gli anni 1995 - 1997 ai sensi dell'art. 3-quater del d.l. n. 300 del 2006 convertito in legge n. 17 del 2007 - Applicabilità - Retroattività - Condizioni - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale e con riferimento alla definizione automatica della posizione fiscale relativa agli anni 1995-1997, prevista dall'art. 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, e dall'art. 3-quater, del d.l. 28 dicembre 2006 n. 300, come convertito dalla legge 26 febbraio 2007 n. 17, a favore dei soggetti colpiti dall'alluvione del Piemonte del 1994, la definizione può avvenire con due simmetriche possibilità: in favore di chi non ha ancora adempiuto, mediante il pagamento solo del 10 per cento del dovuto da effettuarsi entro il 31 luglio 2007; in favore di chi ha già pagato, attraverso il rimborso del 90 per cento di quanto versato al medesimo titolo. Ciò per effetto dell'intervento normativo citato, cui va riconosciuto il carattere di "ius superveniens" favorevole al contribuente, tale da rendere anche quanto già versato non dovuto "ex post", in coerenza con l'interpretazione costituzionalmente orientata della legge e, in particolare, con i principi di ragionevolezza e uguaglianza da ritenere tanto più accentuati in quanto riferiti a vittime di calamità naturali.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 28/12/2006 num. 300 art. 3 quater CORTE COST., Legge 24/12/2003 num. 350 art. 4 com. 90 CORTE COST., Legge 26/02/2007 num. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)