Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12083 del 13/07/2012 (Rv. 623326 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Definizione delle liti relative a soggetti coinvolti in eventi calamitosi ai sensi dell'art. 9, comma diciassettesimo, legge n. 289 del 2002 - Diritto al rimborso di quanto precedentemente versato - Sussistenza - Limiti - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, l'art. 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, consente al contribuente di recuperare il 90 per cento di quanto dovuto e versato per imposte relative agli anni 1995, 1996 e 1997 (con esclusione dell'I.V.A., la cui condonabilità è incompatibile con il diritto comunitario), in deroga al principio per cui la sanatoria generalmente non comporta la possibilità di ottenere rimborsi dallo Stato, poiché si tratta di disposizione rispondente ad una logica del tutto particolare e diversa rispetto agli altri provvedimenti di sanatoria, che mira ad indennizzare i soggetti coinvolti in eventi calamitosi.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 com. 17 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)