Sez. L, Sentenza n. 14487 del 21/06/2007 (Rv. 597634 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE | Notificazione soltanto tentata - Inesistenza della notificazione - Configurazione - Conseguenze - Inammissibilità del controricorso contenente l'eventuale ricorso incidentale - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE
La nullità della notificazione (nella specie del controricorso contenente ricorso incidentale, effettuata presso il domiciliatario in Roma del ricorrente principale e risultato "trasferito altrove") è ravvisabile nei casi previsti dall'art. 160 cod. proc. civ. o quando sia carente un requisito formale necessario per il raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, secondo comma, dello stesso codice di rito. Quando, invece, il procedimento non si è concluso mediante consegna di copia conforme all'originale dell'atto da notificare, per il che essa è da ritenersi non compiuta, ma solo tentata, ci si viene a trovare di fronte ad un atto non già nullo, ma del tutto inesistente, perché giammai entrato a far parte della realtà dell'ordinamento, ed in relazione ad esso non si rende, perciò, applicabile la disposizione di cui al primo comma dell'art. 291 cod. proc. civ., secondo la quale la rinnovazione della notifica nulla impedisce ogni decadenza. (Sulla scorta di questo principio, la S.C. ha ritenuto inesistente la notificazione del ricorso incidentale effettuata nella forma precedentemente richiamata, considerando irrilevante la circostanza dallo stesso ricorrente incidentale addotta circa la inimputabilità a suo carico del fatto che aveva reso impossibile la notificazione e, perciò, insussistenti le condizioni per far luogo all'ordine di rinnovazione di cui al citato art. 291 cod. proc. civ., poiché la concessione, da parte del legislatore, degli ampi termini di impugnazione previsti dagli artt. 325 e 327 cod. proc. civ. hanno, appunto, la funzione di consentire all'interessato di attivarsi per tempo onde rimediare ad eventuali ostacoli che si oppongano all'attività notificatoria).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 138 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)