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Sez. 1, Sentenza n. 3835 del 28/11/1968 (Rv. 337271 - 01)

BENI IMMATERIALI - BREVETTI (PROPRIETA INDUSTRIALE) - BREVETTI VARI - PER INVENZIONI INDUSTRIALI - NUOVO RITROVATO- NOZIONE - INVENZIONE - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1968-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/337271-01

BENI IMMATERIALI - BREVETTI (PROPRIETA INDUSTRIALE) - BREVETTI VARI - PER INVENZIONI INDUSTRIALI - NUOVO RITROVATO- NOZIONE - INVENZIONE - ESTREMI.*

In materia di brevetti per invenzioni industriali, a norma dell'art. 12 RD 29 giugno 1939, n 1127, devesi considerare ritrovato nuovo, tutelabile con brevetto, non soltanto quello che si materializza in una determinata entita obiettiva, ma anche quello, d'ordine immateriale, che tende a soddisfare un interesse tipicamente industriale, quale puo essere il risparmio di energia o di calore, l'acceleramento di una reazione chimica, l'elevazione del grado di tensione elettrica, l'accorciamento dei costi di produzione, nonche il miglior funzionamento o la migliore utilizzazione di una macchina o di un prodotto ottenuto mediante l'eliminazione di inconvenienti non eliminabili coi mezzi in precedenza conosciuti e impiegati. L'invenzione di cui la legge tutela l'utilizzazione in esclusiva puo quindi riguardare, separatamente o congiuntamente, sia il procedimento come il prodotto, e cioe tanto il metodo eseguito per ottenere un determinato risultato quanto lo stesso risultato conseguito. Quello che occorre e che l'idea inventiva si traduca in un apporto creativo originale e proficuo, e non in una semplice modifica di carattere accessorio, inutile e velleitario, eseguibile da un tecnico medio nell'espletamento delle sue normali funzioni. Ne e rilevante, in contrario, il fatto che essa si giovi eventualmente del contributo anonimo di nozioni e di risultati gia in precedenza acquisiti nel patrimonio comune delle conoscenze umane, estendendosi la tutela anche alla cosiddetta invenzione di combinazione. (V. N. 821-68, massima n. 332104).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2585, Legge 29/06/1939 num. 1127 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)