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Sez. 1, Sentenza n. 4129 del 10/11/1976 (Rv. 382785 - 01)

BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - INVENZIONI INDUSTRIALI - IN GENERE - NOVITA - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1976-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382785-01

BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - INVENZIONI INDUSTRIALI - IN GENERE - NOVITA - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*

In tema di brevetti per invenzioni industriali, il requisito della novita intrinseca non richiede un grado di creativita sorprendente e geniale, o di assoluta originalita rispetto a qualsiasi precedente cognizione, essendo sufficiente che esso si concretizzi in un progresso o miglioramento, sia pure di modesto valore, alla tecnica preesistente, in una realizzazione idonea a soddisfare interessi industriali e commerciali prima insoddisfatti, o soddisfatti in maniera diversa. L'indicato requisito, pertanto, deve essere riconosciuto anche nel caso di coordinamento originale ed ingegnoso di elementi e mezzi gia conosciuti, ove consegua un risultato tecnico nuovo ed economicamente utile (cosiddetta invenzione di combinazione); nel caso di risoluzione in modo diverso e piu conveniente di un problema tecnico gia risolto da precedente invenzione (cosiddetta invenzione di perfezionamento); nel caso di trasposizione di un principio noto o di una precedente invenzione ad un risultato finale diverso (cosiddetta invenzione di traslazione). (V 1317/73, mass n 363932; (V 1454/72, mass n 358095; (V 3835/68, mass n 337271).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2584, Cod. Civ. art. 2585, Regio Decr. 29/06/1939 num. 1127 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)