Sez. 1 - , Ordinanza n. 5141 del 26/02/2020 (Rv. 657049 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - CONSEGNA DEI LAVORI | Appalto di opere pubbliche regolato dal d.P.R. n. 1063 del 1962 - Tardiva approvazione del contratto da parte dell'Amministrazione - Facoltà dell'appaltatore di svincolarsi dal contratto - Mancato esercizio - Diritto al risarcimento del danno da ritardo - Esclusione.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - CONSEGNA DEI LAVORI
In tema di appalto di opere pubbliche regolato dal d.P.R. n. 1063 del 1962, il ritardo nell'approvazione del contratto da parte dell'Amministrazione consente all'appaltatore di svincolarsi dal medesimo ottenendo il rimborso delle spese sostenute, ex art. 4, comma 4, del d.P.R. cit., ma tale istituto non trova applicazione nel caso in cui l'appaltatore, senza avvalersi di tale facoltà, dopo ave dato esecuzione al contratto chieda il risarcimento dei danni conseguenti al ridetto ritardo.
Riferimenti normativi: DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 4, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 10, Cod. Civ. art. 1218
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)