Sez. 1, Sentenza n. 21100 del 19/10/2015 (Rv. 637834 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - CONSEGNA DEI LAVORI | Consegna parziale o inadeguata dei lavori da parte del committente - Mancata presentazione dell'istanza di recesso da parte dell'appaltatore - Diritto al pagamento delle opere eseguite - Sussistenza - Fondamento.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - CONSEGNA DEI LAVORI
In tema di appalto di opere pubbliche, nel caso in cui il committente consegni tardivamente i lavori all'appaltatore e la conseguente istanza di recesso di questi all'Amministrazione non sia accolta, l'art. 10, comma 8, del d.P.R. n. 1963 del 1962 non prevede a favore dell'appaltatore né un risarcimento né il pagamento del corrispettivo dei lavori, ma solo un indennizzo "per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo" (oltre ad un congruo prolungamento del termine convenuto), così presupponendo l'omessa esecuzione dei lavori in ragione della mancata consegna nel termine stabilito. Nell'ipotesi in cui, invece, ad una consegna parziale o inadeguata dei lavori abbia fatto seguito l'esecuzione degli stessi "in parte qua" ad opera dell'appaltatore, quest'ultimo, quand'anche non abbia formulato istanza di recesso, ha comunque diritto al corrispettivo per i lavori eseguiti, che trova titolo nel contratto la cui controprestazione è stata adempiuta.
Riferimenti normativi: DPR 16/07/1962 num. 1963 art. 10 com. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)